Nel diritto italiano l’imposta di soggiorno, detta anche tassa di soggiorno, è un’imposta di carattere locale. Applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte. La tassa, abolita nel 1991, è stata reintrodotta nella legislazione italiana nel 2011. Il decreto prevede la facoltà per i comuni presenti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire un’imposta di soggiorno. A carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere del proprio territorio, stabilendone anche i limiti di attuazione.
La legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale ha quindi aperto, in Italia, nuovi scenari di autonomia per gli enti locali. In questo contesto il settore turistico è stato da subito interessato al mutamento in atto. Infatti, con l’approvazione del decreto legislativo n.23 “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, approvato in data 14 marzo 2011, gli enti locali hanno subito preso in considerazione, la possibilità di applicare la nuova imposta di soggiorno.
Nel testo si legge che “i Comuni potranno istituire un’imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L’imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali”.
Alcuni Comuni hanno deciso di rinunciare a questa possibilità, altri invece hanno colto quest’opportunità per generare nuove entrate nelle casse comunali. Con riferimento alle città d’arte italiane la prima ad istituire l’imposta di soggiorno con delibera comunale è stata la città di Roma, con una normativa entrata in vigore dal 1 gennaio 2011 (Legge n. 122 del 2010). A Roma hanno fatto seguito numerose altre città d’arte, tra cui Firenze (1 luglio 2011), Venezia (23 agosto 2011), Catania (1 settembre 2011), Pisa (1 gennaio 2012), Siena (1 marzo 2012), Torino (2 aprile 2012), Vicenza (1 maggio 2012), Verona (1 agosto 2012), ma anche moltissime località balneari, montane e lacuali, come pure piccoli e medi Comuni. I Comuni che in Italia hanno istituito la tassa di soggiorno hanno usato formule, modalità applicative, esenzioni tra loro molto diverse.
Ciò ha creato una situazione a macchia di leopardo davvero poco professionale per il sistema turistico italiano. L’applicazione della tassa di soggiorno non segue un modello unico di calcolo. Anzi: si va dal Comune che fissa una quota fissa differenziata per tipologia di struttura ricettiva e categoria (la formula più diffusa), a chi indica una quota differenziata in base al costo della camera, sino al Comune che definisce una quota unica, uguale per tutti gli alberghi.
In sostanza, i regolamenti approvati dalle diverse Amministrazioni Comunali variano moltissimo. Sia per quanto riguarda le strutture ricettive i cui ospiti vengono “tassati”, la durata del soggiorno soggetta ad imposta. Ma anche per eventuali esenzioni dal contributo (bambini fino ad una certa età, portatori di handicap, etc.). Pertanto l’imposta di Soggiorno, sempre contestata dalle associazioni di categoria e dagli stessi operatori, permette agli stessi Comuni di far pagare ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive della località una quota per ogni notte trascorsa, in maniera molto variabile da località a località.
Per quanto riguarda i regolamenti, infatti, c’è un’assoluta disomogeneità: vi sono località che pongono quale limite al periodo di pernottamento soggetto ad imposta la 30° notte, mentre in altre località si paga la tassa solo per le prime 5 notti, ma capita anche che in molti regolamenti non vi sia menzione a un limite massimo di pernottamenti consecutivi tassati.
Sulle esenzioni notiamo che alcuni Comuni sono risultati più generosi nell’ampliare il raggio dei “beneficiati” dal non pagamento, altri ben meno: in alcuni Comuni sono esenti dal pagamento i diversamente abili (che devono presentare idonea documentazione), mentre in altri si allarga l’esenzione anche agli “ultrasettantenni”.
Naturalmente una forma di esenzione è quella relativa ai pernottamenti in bassa stagione, praticata in prevalenza dalle località balneari stagionali. Un tratto comune a molte destinazioni è l’esenzione ai minori, ma anche qui si notano diverse differenze nell’ età. Si va da esenzione per i bambini sotto i 10 anni sino a località dove paga solo chi ha raggiunto la maggiore età.
Ma anche i tempi ed i modi di riscossione sono molto fantasiosi e diversi. Chi pretende il versamento mensile, da effettuare il 15º giorno del mese successivo. Chi in tranche di tre mesi in tre mesi, chi al termine della stagione estiva: insomma, anche in questo ogni Amministrazione Comunale gestisce a modo suo la questione.
Poi vi è chi fornisce moduli cartacei per la riscossione. Chi apposito software, mentre in alcuni Comuni gli operatori indicano la tassa di soggiorno in fattura, a margine.
Al termine di ciascun soggiorno il turista versa il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, pagamento da non confondere con la quota di costo del pernottamento. L’albergatore provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone regolare quietanza, e ne versa l’ammontare al Comune secondo le specifiche modalità previste dal regolamento applicativo.
Anche nel sud della Puglia e precisamente nel Salento, è stata istituita la tassa di soggiorno per alcuni comuni
Alcuni comuni della provincia di Lecce ossia del Salento hanno adottato la tassa di soggiorno. I comuni aderenti sono quasi tutti quelli che hanno un proprio tratto costiero o una marina o una località. Ma anche altri comuni interni hanno applicato la tassa di soggiorno nel Salento.
Al momento i comuni che hanno deliberato ed approvato la tassa di soggiorno sono la città di Lecce con le sue località di mare sull'adriatico. Quali San Cataldo, Spiaggiabella, Frigole, Torre Chianca, Torre Rinalda
Sul versante jonico i comuni di Porto Cesareo con le sue località quali Torre Lapillo, Torre Castiglione, Punta Grossa, Lido degli Angeli, Punta Prosciutto, Nardò e le sue marine quali Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, San Isidoro, il comune di Gallipoli e le località collegate quali Lido San Giovanni, Baia Verde, Lido Pizzo a sud, Rivabella, Padula Bianca e Lido Conchiglie a nord, Tuglie, il comune di Alliste e le sue marine di Capilungo e Posto Rosso, il comune di Ugento e le sue marine quali Torre San Giovanni, Mare Verde, Pazze, Torre Mozza, Lido Marini, il comune di Salve con le relative marine quali parte di Lido Marini, Torre Pali, Pescoluse, Posto Vecchio, il comune di Castrignano del Capo con la sua marina di Santa Maria di Leuca.
Sul versante adriatico i comuni di Otranto, il comune di Santa Cesarea Terme con le sue frazioni di Cerfignano e Vitigliano e il comune di Melendugno con le sua marine di Torre dell’Orso, San Foca, Roca.
Questo un primo elenco dei comuni che hanno adottato la tassa di soggiorno nel Salento.
COS’È E DOVE SI APPLICA LA TASSA DI SOGGIORNO NEL SALENTO
L’imposta di soggiorno o la tassa di soggiorno nel Salento, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, è entrata in vigore dall’1 gennaio 2012.
La tassa di soggiorno nel Salento è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo. Compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
CHI È SOGGETTO ALL’IMPOSTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO NEL SALENTO
E’ soggetto all’imposta e al pagamento della tassa di soggiorno nel Salento chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per un massimo di sette notti consecutive.
Per la città di Lecce l’imposta di soggiorno si divide in alta e bassa stagione. La bassa stagione è compresa tra i mesi di ottobre e fino ad aprile, mentre l’alta stagione è compresa tra i mesi maggio e settembre. L’imposta di soggiorno si applica per persona e per ogni giornata di soggiorno e fino a cinque giorni anche in strutture differenti.
Dove e quanto si paga: A seconda delle diverse tipologie di struttura si corrisponderanno:
Chi è esente: Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i residenti nel Comune di Lecce;
b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
d) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato. O del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che “il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”;
e) gli studenti universitari fuori sede iscritti all’Università degli Studi del Salento;
f) coloro che pernottano presso ostelli o strutture ricettive di proprietà dell’Amministrazione comunale di Lecce;
g) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell’indennità di accompagnamento o un accompagnatore;
i) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale. Nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
j) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
k) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.
l) minori di anni 18 appartenenti a nuclei familiari con 3 o più figli, che, unitamente, soggiornano nella medesima struttura;
m) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica.
Le esenzioni sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura delle relative dichiarazioni utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune.
Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno:
a) i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
b) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
La riduzione sarà applicata, per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva di una dichiarazione recante l’elenco delle aziende convenzionate (corporate) con indicazione del rispettivo codice.
Per i soggetti di cui alle lettere b) e c), la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione rispettivamente del Dirigente Scolastico e della Federazione Sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.
Possono chiedere la riduzione del 30% dell’imposta di soggiorno i gruppi che giungono con bus turistici, che abbiano assolto regolarmente al pagamento della tariffa prevista dal vigente Piano per l’accesso e la sosta in città dei bus turistici. Tale riduzione non è applicabile ai bus turistici che sostano presso il parcheggio del city terminal. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Lecce
La misura dell’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalla medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. L’imposta di soggiorno a Porto Cesareo si paga dal primo del mese di giugno fino all’ultimo giorno del mese di settembre. Si applica per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi e nel caso si soggiorni in differenti strutture della stessa o di differente tipologia l’importante è esibire copia dell’avvenuto pagamento presso la precedente struttura o l’ulteriore differenza.
Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:
Chi è esente:
N.B: I soggetti che in base al precedente comma possono usufruire dell’esenzione dell’imposta dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicando i motivi dell’esonero secondo gli allegati. La predetta dichiarazione deve essere consegnata al gestore della struttura che è tenuto a conservarla per poi trasmetterla agli uffici comunali per i successivi riscontri, unitamente alla dichiarazione annuale.
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune Porto Cesareo
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
L’imposta è corrisposta a persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Nardò, fino ad un massimo di 8 pernottamenti consecutivi ed è in vigore dal 1 maggio al 14 settembre di ogni anno. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. In ogni caso l’imposta non può essere inferiore ad Euro 1,00 né superiore ad Euro 5,00.
Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:
Chi è esente:
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte dell’Amministrazione
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Nardò regolamento - Comune di Nardo tariffe imposta
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
L’imposta si paga per i mesi compresi tra giugno e settembre e si applica per persona e per ogni giornata di soggiorno e fino a sette giorni anche in strutture differenti.
Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno: A seconda delle diverse tipologia di struttura si corrisponderanno:
Nel corso dei mesi di bassa stagione di giugno e settembre tali misure d’imposta saranno ridotte tutte di 50 centesimi.
Chi è esente:
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età.
2. Sono altresì esenti:
a) i soggetti diversamente abili;
b) coloro che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di una persona per degente;
c) i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali;
d) gli appartenenti alle forze dell’ordine, statali e locali, per ragioni di servizio;
e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati, nella misura di un autista o accompagnatore ogni 25 soggiornanti;
f) i soggiornanti di viaggi organizzati dagli Enti Locali.
3. L’imposta si applica dal terzo sabato del mese di giugno al terzo sabato del mese di settembre di ciascun anno solare. Si è quindi esenti dall’imposta nei restanti periodi dell’anno non compresi nel predetto intervallo.
4. Il riconoscimento delle esenzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di idonea certificazione ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Gallipoli
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
Cos'è e dove si applica la tassa di soggiorno: Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 31.05.2022, immediatamente esecutiva, ha disposto l’istituzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. lgs. 14/03/2011 n. 23, dell’imposta di soggiorno nel Comune di Tuglie, approvando contestualmente il relativo regolamento che disciplina le modalità di applicazione dell’imposta per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre.
Il regolamento, entrato in vigore il 09.06.2022, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tuglie (intendendo per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale). Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.
Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione ed entro la misura massima stabilita dalla legge.
L’imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di ventuno giorni consecutivi per ciascun anno solare.
Chi è soggetto all'imposta:
Quanto si paga: La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12.05.2022 negli importi di seguito indicati:
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
00 - Alberghi a 5 stelle “lusso”: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
01 - Alberghi a 5 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
02 - Alberghi a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = €1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = €1,50 | dal 01/07 al 31/08 = € 2,00
03 - Alberghi a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = €1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,50 | dal 01/07 al 31/08 = € 2,00
04 - Alberghi a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
05 - Alberghi a 1 stella: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 1,00
06 - Residenze turistico alberghiere a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,50 | dal 01/07 al 31/08 = € 2,00
07 - Residenze turistico alberghiere a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
08 - Residenze turistico alberghiere a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
09 - Albergo diffuso: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,50 | dal 01/07 al 31/08 = € 2,00
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
10 - Case per ferie: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
11 – Ostelli per la gioventù: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
12 – Rifugi alpinistici: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
13 – Rifugi escursionistici: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
14 – Bivacchi fissi: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
15 – Esercizi di affittacamere: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
16 – Case e appartamenti per vacanze: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
17 – Bed and Breakfast: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
18 – Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
19 – Villaggi turistici a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
20 – Villaggi turistici a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
21 – Villaggi turistici a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
22 – Villaggi turistici a 1 stella: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
23 – Campeggi a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
24 – Campeggi a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
25 – Campeggi a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
26 – Campeggi a 1 stella: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
27 – Aree di sosta a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
28 – Aree di sosta a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
29 – Aree di sosta a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
30 – Aree di sosta a 1 stella: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
31 – Attività agrituristiche: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
Esenzioni
Sono esenti:
L'esenzione di cui ai punti b) e c) (vedere allegato PDF sul sito del comune) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Tuglie
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
Cos'è e dove si applicala tassa di soggiorno: L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Alliste con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22 aprile 2022, entrerà in vigore dal 10 luglio 2022. L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo e promozione del territorio, la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Chi è soggetto all'imposta: E' soggetto all'imposta chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.
Quanto si paga: La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12.05.2022 negli importi di seguito indicati:
Esenzioni
Sono esenti:
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Alliste
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
La tassa di soggiorno si corrisponde per Ugento e le sue marine e frazioni che sono Torre San Giovanni, Torre Mozza, una parte di Lido Marini in quanto una parte della località appartiene al comune di Salve e l’altra al comune di Ugento e la frazione di Gemini. La tassa si corrisponde per persona, per giorno e fino a sette giorni per chiunque non risiede nel territorio di Ugento e marine.
Chi è soggetto all'imposta
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (per un massimo di sette notti consecutive) che si trovano nel territorio del Comune di Ugento nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre di ogni anno.
Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:
A seconda delle diverse tipologia di struttura si corrisponderanno per:
Chi è esente:
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Ugento
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
L’imposta dovrà essere corrisposta per il comune di Salve e le sue marine come una parte di Lido Marini essendo quest’ultima gestita anche dal comune di Ugento, Torre Pali, Pescoluse e Posto Vecchio. L’imposta di soggiorno si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno e varia da cinque fino a dieci giorni.
Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:
Chi è esente:
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Salve
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
L’imposta di soggiorno è dovuta fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi ed è in vigore dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno.
Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno: Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso Euro 2,00 a notte; Alberghi da 1 a 4 stelle, residenze turistico -alberghiere, dimore storiche - residenza d’epoca, alberghi centro benessere, B&B, case e appartamenti per vacanza, alberghi diffusi, agriturismi Euro 1,00 a notte; Affittacamere, case per ferie, ostelli, Euro 1,00 a notte; Aree di “sosta camper” attrezzate, campeggi Euro 0,50 a notte per massimo 10 notti consecutive. Tutte le altre strutture ricettive previste dall’art.2, comma 2 del Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno Euro 1,00 a notte. Le tariffe sono ridotte del 50% per le strutture ricettive che operano nel Capoluogo e nelle frazioni di Giuliano e Salignano
Chi è esente dal pagamento della tassa di soggiorno:
Riduzioni - Possono chiedere la riduzione del 30% dell’imposta di soggiorno:
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma 1, sarà applicata per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva di una dichiarazione recante l’elenco delle aziende convenzionate (corporate) con indicazione del rispettivo codice.
Per i soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art.7. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Castrignano del Capo regolamento – Comune di Castrignano del Capo tariffe dell’imposta
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
L’imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi e di sette consecutivi nelle altre strutture ricettive.
Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:
A seconda delle diverse tipologie di struttura si corrisponderanno per:
Chi è esente dal pagamento della tassa di soggiorno:
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Otranto
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
Chi paga l'imposta o la tassa di soggiorno
Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta
Quanto si paga?
L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi.
Chi è esente dal pagamento della tassa di soggiorno:
Come ospite del comune di Santa cesarea Terme, hai diritto a numerosi sconti e vantaggi, anche sui trasporti.
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Santa Cesarea Terme
Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga
L’imposta di soggiorno si corrisponde sia per il comune di Melendugno, quanto per la sua marina che è Torre dell’Orso. L’imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno per un numero illimitato di giorni nel mese di agosto e per un massimo di sette giorni nei mesi di giugno, luglio e settembre. Non ci sono differenze di importo durante i due periodi di riferimento, l’unica differenza resta il tempo di soggiorno tassabile. Durante i restanti periodi dell’anno l’imposta non viene applicata.
Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:
A seconda delle diverse tipologie di struttura si corrisponderanno per ostelli della gioventù, alberghi e residenze turistico-alberghiere con 1 stella l’importo di € 0,50; per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 2, 3 e 4 stelle, campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta, parchi di vacanza, case per ferie , affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanza, residenze d’epoca, residence l’importo di € 1,00; per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 5 stelle e superiori. l’imposta si applica sino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi l’importo di € 2,00.
Chi è esente dal pagamento della tassa di soggiorno:
a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
b) i villeggianti con più di settantacinque anni compiuti;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati;
d) coloro che soggiornano nel periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre;
I nuclei familiari soggiornanti hanno una riduzione del 50% sul valore dell’imposta a partire dal 4^ figlio.
Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Melendugno