Tassa soggiorno Salento

Tassa di soggiorno nel Salento dove e quanto si paga

La tassa o imposta di soggiorno in Italia

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Origini della tassa o imposta di soggiorno in Italia e nel Salento anche per le case vacanza imprenditoriale e non

Nel diritto italiano l’imposta di soggiorno, detta anche tassa di soggiorno, è un’imposta di carattere locale. Applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte. La tassa, abolita nel 1991, è stata reintrodotta nella legislazione italiana nel 2011. Il decreto prevede la facoltà per i comuni presenti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire un’imposta di soggiorno. A carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere del proprio territorio, stabilendone anche i limiti di attuazione.

La legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale ha quindi aperto, in Italia, nuovi scenari di autonomia per gli enti locali. In questo contesto il settore turistico è stato da subito interessato al mutamento in atto. Infatti, con l’approvazione del decreto legislativo n.23 “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, approvato in data 14 marzo 2011, gli enti locali hanno subito preso in considerazione, la possibilità di applicare la nuova imposta di soggiorno.

Nel testo si legge che “i Comuni potranno istituire un’imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L’imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali”.

Alcuni Comuni hanno deciso di rinunciare a questa possibilità, altri invece hanno colto quest’opportunità per generare nuove entrate nelle casse comunali. Con riferimento alle città d’arte italiane la prima ad istituire l’imposta di soggiorno con delibera comunale è stata la città di Roma, con una normativa entrata in vigore dal 1 gennaio 2011 (Legge n. 122 del 2010). A Roma hanno fatto seguito numerose altre città d’arte, tra cui Firenze (1 luglio 2011), Venezia (23 agosto 2011), Catania (1 settembre 2011), Pisa (1 gennaio 2012), Siena (1 marzo 2012), Torino (2 aprile 2012), Vicenza (1 maggio 2012), Verona (1 agosto 2012), ma anche moltissime località balneari, montane e lacuali, come pure piccoli e medi Comuni. I Comuni che in Italia hanno istituito la tassa di soggiorno hanno usato formule, modalità applicative, esenzioni tra loro molto diverse.

Ciò ha creato una situazione a macchia di leopardo davvero poco professionale per il sistema turistico italiano. L’applicazione della tassa di soggiorno non segue un modello unico di calcolo. Anzi: si va dal Comune che fissa una quota fissa differenziata per tipologia di struttura ricettiva e categoria (la formula più diffusa), a chi indica una quota differenziata in base al costo della camera, sino al Comune che definisce una quota unica, uguale per tutti gli alberghi.

In sostanza, i regolamenti approvati dalle diverse Amministrazioni Comunali variano moltissimo. Sia per quanto riguarda le strutture ricettive i cui ospiti vengono “tassati”, la durata del soggiorno soggetta ad imposta. Ma anche per eventuali esenzioni dal contributo (bambini fino ad una certa età, portatori di handicap, etc.). Pertanto l’imposta di Soggiorno, sempre contestata dalle associazioni di categoria e dagli stessi operatori, permette agli stessi Comuni di far pagare ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive della località una quota per ogni notte trascorsa, in maniera molto variabile da località a località.

Per quanto riguarda i regolamenti, infatti, c’è un’assoluta disomogeneità: vi sono località che pongono quale limite al periodo di pernottamento soggetto ad imposta la 30° notte, mentre in altre località si paga la tassa solo per le prime 5 notti, ma capita anche che in molti regolamenti non vi sia menzione a un limite massimo di pernottamenti consecutivi tassati.

Sulle esenzioni notiamo che alcuni Comuni sono risultati più generosi nell’ampliare il raggio dei “beneficiati” dal non pagamento, altri ben meno: in alcuni Comuni sono esenti dal pagamento i diversamente abili (che devono presentare idonea documentazione), mentre in altri si allarga l’esenzione anche agli “ultrasettantenni”.

Naturalmente una forma di esenzione è quella relativa ai pernottamenti in bassa stagione, praticata in prevalenza dalle località balneari stagionali. Un tratto comune a molte destinazioni è l’esenzione ai minori, ma anche qui si notano diverse differenze nell’ età. Si va da esenzione per i bambini sotto i 10 anni sino a località dove paga solo chi ha raggiunto la maggiore età.

Ma anche i tempi ed i modi di riscossione sono molto fantasiosi e diversi. Chi pretende il versamento mensile, da effettuare il 15º giorno del mese successivo. Chi in tranche di tre mesi in tre mesi, chi al termine della stagione estiva: insomma, anche in questo ogni Amministrazione Comunale gestisce a modo suo la questione.

Poi vi è chi fornisce moduli cartacei per la riscossione. Chi apposito software, mentre in alcuni Comuni gli operatori indicano la tassa di soggiorno in fattura, a margine.

Al termine di ciascun soggiorno il turista versa il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, pagamento da non confondere con la quota di costo del pernottamento. L’albergatore provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone regolare quietanza, e ne versa l’ammontare al Comune secondo le specifiche modalità previste dal regolamento applicativo.

Anche nel sud della Puglia e precisamente nel Salento, è stata istituita la tassa di soggiorno per alcuni comuni 

tassa soggiorno salento

Tassa di soggiorno nel Salento

Alcuni comuni della provincia di Lecce ossia del Salento hanno adottato la tassa di soggiorno. I comuni aderenti sono quasi tutti quelli che hanno un proprio tratto costiero o una marina o una località. Ma anche altri comuni interni hanno applicato la tassa di soggiorno nel Salento.  

Al momento i comuni che hanno deliberato ed approvato la tassa di soggiorno sono la città di Lecce con le sue località di mare sull'adriatico. Quali San Cataldo, Spiaggiabella, Frigole, Torre Chianca, Torre Rinalda

Sul versante jonico i comuni di Porto Cesareo con le sue località quali Torre Lapillo, Torre Castiglione, Punta Grossa, Lido degli Angeli, Punta Prosciutto, Nardò e le sue marine quali Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, San Isidoro, il comune di Gallipoli e le località collegate quali Lido San Giovanni, Baia Verde, Lido Pizzo a sud, Rivabella, Padula Bianca e Lido Conchiglie a nord, Tuglie, il comune di Alliste e le sue marine di Capilungo e Posto Rosso, il comune di Ugento e le sue marine quali Torre San Giovanni, Mare Verde, Pazze, Torre Mozza, Lido Marini, il comune di Salve con le relative marine quali parte di Lido Marini, Torre Pali, Pescoluse, Posto Vecchio, il comune di Castrignano del Capo con la sua marina di Santa Maria di Leuca.

Sul versante adriatico i comuni di Otranto, il comune di Santa Cesarea Terme con le sue frazioni di Cerfignano e Vitigliano e il comune di Melendugno con le sua marine di Torre dell’Orso, San Foca, Roca.

Questo un primo elenco dei comuni che hanno adottato la tassa di soggiorno nel Salento.

COS’È E DOVE SI APPLICA LA TASSA DI SOGGIORNO NEL SALENTO

L’imposta di soggiorno o la tassa di soggiorno nel Salento, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, è entrata in vigore dall’1 gennaio 2012.

La tassa di soggiorno nel Salento è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo. Compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

CHI È SOGGETTO ALL’IMPOSTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO NEL SALENTO

E’ soggetto all’imposta e al pagamento della tassa di soggiorno nel Salento chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per un massimo di sette notti consecutive.

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

Elenco dei comuni dove vige la tassa di soggiorno

TASSA DI SOGGIORNO LECCE E MARINE (VERSANTE ADRIATICO)

Per la città di Lecce l’imposta di soggiorno si divide in alta e bassa stagione. La bassa stagione è compresa tra i mesi di ottobre e fino ad aprile, mentre l’alta stagione è compresa tra i mesi maggio e settembre. L’imposta di soggiorno si applica per persona e per ogni giornata di soggiorno e fino a cinque giorni anche in strutture differenti.

Dove e quanto si paga: A seconda delle diverse tipologie di struttura si corrisponderanno:

  • per gli alberghi a 5 stelle e a 5 stelle lusso l’importo di € 3,00 a notte in alta stagione e di € 1,50 a notte nel periodo di bassa stagione;
  • per alberghi da 1 a 4 stelle, residenze turistico-alberghiere, dimore storiche-residenza d’epoca, alberghi centro benessere, B&B, case e appartamenti per vacanza, alberghi diffusi, agriturismi l’importo sarà di € 2,00 a notte in alta stagione e di € 1,00 a notte nel periodo di bassa stagione;
  • per affittacamere, case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all’aria aperta non comprese nelle precedenti tipologie l’importo sarà di € 1,00 a notte in alta stagione e di € 0,50 a notte nel periodo di bassa stagione.

Chi è esente: Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) i residenti nel Comune di Lecce; 
b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
d) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato. O del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che “il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”;
e) gli studenti universitari fuori sede iscritti all’Università degli Studi del Salento;
f) coloro che pernottano presso ostelli o strutture ricettive di proprietà dell’Amministrazione comunale di Lecce;
g) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell’indennità di accompagnamento o un accompagnatore;
i) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale. Nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
j) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
k) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.
l) minori di anni 18 appartenenti a nuclei familiari con 3 o più figli, che, unitamente, soggiornano nella medesima struttura;
m) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica.
Le esenzioni sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura delle relative dichiarazioni utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune.
Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno:
a) i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
b) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

La riduzione sarà applicata, per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva di una dichiarazione recante l’elenco delle aziende convenzionate (corporate) con indicazione del rispettivo codice.

Per i soggetti di cui alle lettere b) e c), la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione rispettivamente del Dirigente Scolastico e della Federazione Sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.

Possono chiedere la riduzione del 30% dell’imposta di soggiorno i gruppi che giungono con bus turistici, che abbiano assolto regolarmente al pagamento della tariffa prevista dal vigente Piano per l’accesso e la sosta in città dei bus turistici. Tale riduzione non è applicabile ai bus turistici che sostano presso il parcheggio del city terminal. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Lecce

tassa soggiorno porto cesareo

TASSA DI SOGGIORNO PORTO CESAREO (VERSANTE JONICO)

La misura dell’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalla medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. L’imposta di soggiorno a Porto Cesareo si paga dal primo del mese di giugno fino all’ultimo giorno del mese di settembre. Si applica per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi e nel caso si soggiorni in differenti strutture della stessa o di differente tipologia l’importante è esibire copia dell’avvenuto pagamento presso la precedente struttura o l’ulteriore differenza.

Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno: 

  • L’imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle; Villaggi turistici 4 stelle; Villaggi turistici 4 stelle, Villaggi alberghi 4 stelle, Villaggi alberghi 4 stelle.  
  • L’imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Alberghi 3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle.  
  • L’imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Alberghi 2 stelle; Alberghi 1 stella; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 2 stelle; Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi con bungalow; Aree attrezzate per la sosta; Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Porto Cesareo. 
  • L’imposta è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effetti in Campeggi senza bungalow, aree attrezzate per la sosta.

Chi è esente:

  • a) i minori sino al giorno del compimento del 18°anno di età;
  • b) gli anziani dal giorno del compimento del 70° anno di età;
  • c) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
  • d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  • e) i diversamente abili regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di disabilità e beneficiari dell’indennità di accompagnamento e un accompagnatore;
  • f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • g) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa;
  • i) i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive a spese dell’Amministrazione Comunale;
  • j) i soggetti che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro.

N.B: I soggetti che in base al precedente comma possono usufruire dell’esenzione dell’imposta dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicando i motivi dell’esonero secondo gli allegati. La predetta dichiarazione deve essere consegnata al gestore della struttura che è tenuto a conservarla per poi trasmetterla agli uffici comunali per i successivi riscontri, unitamente alla dichiarazione annuale.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguenteComune Porto Cesareo

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa di soggiorno a nardò e marine

TASSA DI SOGGIORNO NARDO’ MARINE E LOCALITA’ (VERSANTE JONICO)

L’imposta è corrisposta a persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Nardò, fino ad un massimo di 8 pernottamenti consecutivi ed è in vigore dal 1 maggio al 14 settembre di ogni anno. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. In ogni caso l’imposta non può essere inferiore ad Euro 1,00 né superiore ad Euro 5,00.

Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno: 

  • nelle strutture ricettive alberghiere soggette a classificazione ed aventi quattro stelle e superiori € 2,00;
  • nelle strutture ricettive alberghiere soggette a classificazione ed aventi tre stelle € 1,50;
  • nelle strutture ricettive alberghiere soggette a classificazione ed aventi due stelle e una stella € 1,00;
  • nelle strutture ricettive extralberghiere come le attività ricettive in esercizio di ristorazione, le strutture ricettive come residence, le unità abitative ammobiliare ad uso turistico, le attività ricettive a conduzione familiare come i bed &breakfast, gli esercizi di affittacamere, le case religiose di ospitalità, le foresterie per turisti, le case per ferie, i campeggi, i villaggi turistici all’aria aperta, gli agriturismi ed altre tipologie non soggette a classificazione € 1,00.

Chi è esente:

  • a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
  • b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente. d) gli autisti di pullman nella misura di uno ogni 50 turisti
  • e) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
  • f) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica
  • g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza o comunque di natura straordinaria

L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte dell’Amministrazione

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguenteComune di Nardò regolamento - Comune di Nardo tariffe imposta

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa di soggiorno a gallipoli e marine

TASSA DI SOGGIORNO GALLIPOLI E MARINE (VERSANTE JONICO)

L’imposta si paga per i mesi compresi tra giugno e settembre e si applica per persona e per ogni giornata di soggiorno e fino a sette giorni anche in strutture differenti.

Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno: A seconda delle diverse tipologia di struttura si corrisponderanno:

  • per alberghi 4 e 5 stelle, motel 4 e 5 stelle, resort 4 e 5 stelle, residenze turistico – alberghiere 4 e 5 stelle, residence della salute – beauty farm 4 e 5 stelle, villaggi alberghi 4 e 5 stelle ed assimilabili, villaggi turistici 4 stelle ed assimilabili, alberghi diffusi 4 e 5 stelle, pensioni a 5 stelle, l’importo di € 2,00;
  • per alberghi 3 stelle, motel 3 stelle, resort 3 stelle, residenze turistico – alberghiere 3 stelle, residence della salute – beauty farm a 3 stelle, villaggi alberghi 3 stelle ed assimilabili, villaggi turistici 3 stelle ed assimilabili, alberghi diffusi 3 stelle, pensioni a 3 stelle, Bed & Breakfast con tariffa giornaliera a persona superiore a € 50.00, agriturismi con tariffa giornaliera a persona superiore ad € 50,00, l’importo di € 1,50;
  • per casette / bungalow / case caravan / mobilhome all’interno di campeggi, l’importo di € 1,50;
  • per alberghi 1 e 2 stelle, motel 1 e 2 stelle, resort 1 e 2 stelle, residenze turistico – alberghiere 1 e 2 stelle, residence della salute – beauty farm a 1 e 2 stelle, villaggi alberghi 1 e 2 stelle ed assimilabili, villaggi turistici 1 e 2 stelle ed assimilabili, alberghi diffusi 1 e 2 stelle, pensioni a 1 e 2 stelle, bed & breakfast con tariffa giornaliera a persona inferiore o uguale a € 50.00, agriturismi con tariffa giornaliera a persona pari o inferiore ad € 50,00, campeggi ed aree camper, ostelli della gioventù, aree attrezzate per la sosta, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche e strutture ricettive – residence, case per ferie, esercizi di affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili, attività ricettive in esercizi di ristorazione, nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti l’importo di € 1,00;
  • L’imposta è fissata a € 1,00 per alberghi, resort, villaggi, pensioni, alberghi diffusi, campeggi e aree camper, e in generale per strutture ricettive da 1 e 2 stelle e Bed & Breakfast e agriturismi con tariffa giornaliera a persona inferiore o uguale a 50 euro.
  • Si pagherà invece € 1,50 per le stesse strutture a tre stelle e con la tariffa di B&b e agriturismi superiore a 50 euro, e per casette, bungalow, case caravan e mobilhome all’interno di campeggi.

Nel corso dei mesi di bassa stagione di giugno e settembre tali misure d’imposta saranno ridotte tutte di 50 centesimi.

Chi è esente:

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età.
2. Sono altresì esenti:
a) i soggetti diversamente abili;
b) coloro che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di una persona per degente;
c) i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali;
d) gli appartenenti alle forze dell’ordine, statali e locali, per ragioni di servizio;
e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati, nella misura di un autista o accompagnatore ogni 25 soggiornanti;
f) i soggiornanti di viaggi organizzati dagli Enti Locali.
3. L’imposta si applica dal terzo sabato del mese di giugno al terzo sabato del mese di settembre di ciascun anno solare. Si è quindi esenti dall’imposta nei restanti periodi dell’anno non compresi nel predetto intervallo.
4. Il riconoscimento delle esenzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di idonea certificazione ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguenteComune di Gallipoli

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa di soggiorno a tuglie

TASSA DI SOGGIORNO TUGLIE

Cos'è e dove si applica la tassa di soggiorno: Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 31.05.2022, immediatamente esecutiva, ha disposto l’istituzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. lgs. 14/03/2011 n. 23, dell’imposta di soggiorno nel Comune di Tuglie, approvando contestualmente il relativo regolamento che disciplina le modalità di applicazione dell’imposta per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre.

Il regolamento, entrato in vigore il 09.06.2022, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tuglie (intendendo per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale). Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.

Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione ed entro la misura massima stabilita dalla legge.

L’imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di ventuno giorni consecutivi per ciascun anno solare.

Chi è soggetto all'imposta: 

  1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Tuglie che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
  2. Anche ai sensi dell’art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
  3. Nel caso previsto dall’art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale, altrimenti si applica l’ultimo periodo del medesimo comma.

Quanto si paga: La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12.05.2022 negli importi di seguito indicati:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
00 - Alberghi a 5 stelle “lusso”: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
01 - Alberghi a 5 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
02 - Alberghi a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = €1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = €1,50 | dal 01/07 al 31/08 = € 2,00
03 - Alberghi a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = €1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,50 | dal 01/07 al 31/08 = € 2,00
04 - Alberghi a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
05 - Alberghi a 1 stella: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 1,00
06 - Residenze turistico alberghiere a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,50 | dal 01/07 al 31/08 = € 2,00
07 - Residenze turistico alberghiere a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
08 - Residenze turistico alberghiere a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 | dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
09 - Albergo diffuso: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,50 | dal 01/07 al 31/08 = € 2,00

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
10 - Case per ferie: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
11 – Ostelli per la gioventù: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
12 – Rifugi alpinistici: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
13 – Rifugi escursionistici: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
14 – Bivacchi fissi: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
15 – Esercizi di affittacamere: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
16 – Case e appartamenti per vacanze: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
17 – Bed and Breakfast: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50
18 – Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
19 – Villaggi turistici a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
20 – Villaggi turistici a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
21 – Villaggi turistici a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
22 – Villaggi turistici a 1 stella: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
23 – Campeggi a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
24 – Campeggi a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
25 – Campeggi a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
26 – Campeggi a 1 stella: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
27 – Aree di sosta a 4 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
28 – Aree di sosta a 3 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
29 – Aree di sosta a 2 stelle: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00
30 – Aree di sosta a 1 stella: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 0,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 0,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 0,00

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
31 – Attività agrituristiche: dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10 = € 1,00 | dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 = € 1,00 - dal 01/07 al 31/08 = € 1,50

Esenzioni

Sono esenti:

  1. i minori fino al 14° anno compreso;
  2. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Distretto sociosanitario di Gallipoli;
  3. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Distretto socio-sanitario di Gallipoli, per un massimo di due persone per paziente;
  4. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  5. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  6. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Tuglie, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
  7. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  8. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

L'esenzione di cui ai punti b) e c) (vedere allegato PDF sul sito del comune) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguenteComune di Tuglie

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa soggiorno alliste

TASSA DI SOGGIORNO ALLISTE E MARINE (VERSANTE JONICO)

Cos'è e dove si applicala tassa di soggiorno: L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Alliste con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22 aprile 2022, entrerà in vigore dal 10 luglio 2022. L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo e promozione del territorio, la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Chi è soggetto all'imposta: E' soggetto all'imposta chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

Quanto si paga: La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12.05.2022 negli importi di seguito indicati:

  • Hotel 5 stelle e 5 stelle lusso € 1,50 
  • Hotel 4 stelle, Affittacamere, Bed & Breakfast, Agriturismi, Case ferie/vacanza, Locazioni brevi € 0,60 
  • Hotel 1,2,3 stelle, Residenze turistico alberghiere, Residence, Alberghi diffusi, Villaggi turistici € 0,55 
  • Ostelli, Campeggi, Altre strutture ricettive all'aria aperta € 0,50

Esenzioni

Sono esenti:

  • a) minori sino al giorno di compimento del decimo anno di età;
  • b) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
  • c) i soggetti diversamente abili con invalidità non inferiore al 80%;
  • d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
  • f) gli autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
  • g) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
  • h) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
  • i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • j) i soggetti che a seguito di eventi bellici internazionali sono accolti ed alloggiati in strutture ricettive.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguenteComune di Alliste

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa di soggiorno a ugento e marine

TASSA DI SOGGIORNO UGENTO E MARINE (VERSANTE JONICO)

La tassa di soggiorno si corrisponde per Ugento e le sue marine e frazioni che sono Torre San Giovanni, Torre Mozza, una parte di Lido Marini in quanto una parte della località appartiene al comune di Salve e l’altra al comune di Ugento e la frazione di Gemini. La tassa si corrisponde per persona, per giorno e fino a sette giorni per chiunque non risiede nel territorio di Ugento e marine.

Chi è soggetto all'imposta
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (per un massimo di sette notti consecutive) che si trovano nel territorio del Comune di Ugento nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre di ogni anno.

Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:

A seconda delle diverse tipologia di struttura si corrisponderanno per:

  • alberghi, motels, villaggi-alberghi, residenze d’epoca -turistico alberghiere, alberghi diffusi, per le 5 stelle € 2,00;
  • alberghi, motels, villaggi-alberghi, residenze d’epoca -turistico alberghiere, alberghi diffusi, per le 4 stelle € 1,30;
  • alberghi, motels, villaggi-alberghi, residenze d’epoca -turistico alberghiere, alberghi diffusi, per le 3 stelle € 1,00;
  • alberghi, motels, villaggi-alberghi, residenze d’epoca -turistico alberghiere, alberghi diffusi, per le 2 stelle € 0,75;
  • alberghi, motels, villaggi-alberghi, residenze d’epoca -turistico alberghiere, alberghi diffusi, per 1 stella, esercizi di affittacamere, Bed & Breakfast, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive – residence, ostelli per la gioventù, attività ricettive in esercizi di ristorazione, agriturismi, ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili € 0,50;
  • aree camper, campeggi a 4 stelle € 0,40;
  • campeggi a 3 stelle € 0,30;
  • campeggi a 2 stelle € 0,20;
  • campeggi a 1 stella € 0,10;
  • villaggi turistici a 4 stelle € 1,30;
  • villaggi turistici a 3 stelle € 1,00;
  • villaggi turistici a 2 stelle € 0,75.

Chi è esente:

  • a) minori sino al giorno di compimento del tredicesimo anno di età;
  • b) alunni/studenti in viaggi di istruzione e relativi accompagnatori in ragione di un accompagnatore ogni 11 bambini (per l’esenzione è necessario compilare il MODULO A);
  • c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti (per l’esenzione è necessario compilare il MODULO B);
  • d) i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni in multiproprietà (per l’esenzione è necessario compilare il MODULO C);
  • e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica (invalidità al 100%);
  • f) i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive nei periodi che vanno dal primo gennaio al quattordici giugno e dal sedici settembre al trentuno dicembre di ciascun anno solare (non è necessario compilare alcun modulo).

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Ugento

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa di soggiorno salve

TASSA DI SOGGIORNO SALVE E MARINE (VERSANTE JONICO)

L’imposta dovrà essere corrisposta per il comune di Salve e le sue marine come una parte di Lido Marini essendo quest’ultima gestita anche dal comune di Ugento, Torre Pali, Pescoluse e Posto Vecchio. L’imposta di soggiorno si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno e varia da cinque fino a dieci giorni.

Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:

  • A seconda delle diverse tipologia di struttura si corrisponderanno per agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, villaggi turistici ed alberghi a 1, 2 e 3 stelle l’importo di € 1,50;
  • per alberghi, residenze turistico-alberghiere e villaggi turistici a 4 e 5 stelle l’importo di € 2,00 ed in questo caso il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
  • Il contributo di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all’aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed in ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili, ed è applicato fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Chi è esente:

  • a) minori entro il decimo anno di età;
  • b) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • c) i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”;
  • d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Salve

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa di soggiorno a castrignano del capo e frazioni

TASSA DI SOGGIORNO CASTRIGNANO DEL CAPO, LE SUE MARINE E LOCALITA’ (SANTA MARIA DI LEUCA) (VERSANTE JONICO)

L’imposta di soggiorno è dovuta fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi ed è in vigore dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno.

Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno: Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso Euro 2,00 a notte; Alberghi da 1 a 4 stelle, residenze turistico -alberghiere, dimore storiche - residenza d’epoca, alberghi centro benessere, B&B, case e appartamenti per vacanza, alberghi diffusi, agriturismi Euro 1,00 a notte; Affittacamere, case per ferie, ostelli, Euro 1,00 a notte; Aree di “sosta camper” attrezzate, campeggi Euro 0,50 a notte per massimo 10 notti consecutive. Tutte le altre strutture ricettive previste dall’art.2, comma 2 del Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno Euro 1,00 a notte. Le tariffe sono ridotte del 50% per le strutture ricettive che operano nel Capoluogo e nelle frazioni di Giuliano e Salignano

Chi è esente dal pagamento della tassa di soggiorno:

  1. i residenti nel comune di Castrignano del Capo;
  2. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggio e turismo ogni 20 partecipanti;
  4. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie locali, anche in regime di day hospital, in ragione di un accompagnatore per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modificazioni, che il “soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”;
  5. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell’indennità di accompagnamento e un loro accompagnatore;
  6. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  7. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  8. i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;
  9. il personale dipendente della gestione struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa;
  10. i minori di anni 18 appartenenti a nuclei familiari con 3 o più figli, che, unitamente soggiornano nella medesima struttura;
  11. i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica.

Riduzioni - Possono chiedere la riduzione del 30% dell’imposta di soggiorno:

  1. i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
  2. gli sportivi di età inferiore ai 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;

L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma 1, sarà applicata per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva di una dichiarazione recante l’elenco delle aziende convenzionate (corporate) con indicazione del rispettivo codice.

Per i soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art.7. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguenteComune di Castrignano del Capo regolamento – Comune di Castrignano del Capo tariffe dell’imposta

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa soggiorno otranto

TASSA DI SOGGIORNO OTRANTO (VERSANTE ADRIATICO)

L’imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi e di sette consecutivi nelle altre strutture ricettive.

Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:

A seconda delle diverse tipologie di struttura si corrisponderanno per:

  • alberghi 5 e 4 stelle, residenze turistico-alberghiere e villaggi turistici a 4 stelle, villaggi turistici a 3 stelle, villaggi alberghi 5 stelle, villaggi alberghi 4 stelle, villaggi alberghi 3 stelle, l’importo di € 2,00;
  • per alberghi 3 stelle residenze turistico-alberghiere 3 stelle l’importo di € 1,50;
  • per alberghi 2 stelle, alberghi 1 stella, residenze turistico-alberghiere 2 stelle, villaggi turistici 2 stelle, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici, bed & breakfast, campeggi, aree attrezzate per la sosta, case appartamenti vacanze, residenze turistiche e residence, case per ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del comune di Otranto, l’importo di € 1,00.

Chi è esente dal pagamento della tassa di soggiorno:

  • a) minori entro il dodicesimo anno di età;
  • b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù.
  • c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
  • d) coloro che soggiornano nei periodi dell’anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Otranto

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa di soggiorno santa cesarea terme

TASSA DI SOGGIORNO SANTA CESAREA TERME (VERSANTE ADRIATICO)

Chi paga l'imposta o la tassa di soggiorno

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta

Quanto si paga?

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi.

  • € 1,50: alberghi 5 stelle, alberghi 4 stelle, residenze turistico-alberghiere 4 stelle, villaggi turistici 4 stelle, villaggi alberghi 5 stelle, villaggi alberghi 4 stelle;
  • € 1,30: alberghi 3 stelle, residenze turistico-alberghiere 3 stelle, villaggi turistici 3 stelle villaggi alberghi 3 stelle;
  • € 1,00: alberghi 2 stelle, alberghi 1 stella, residenze turistico-alberghiere 2 stelle, villaggi turistici 2 stelle, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici,
  • € 1,00: bed & breakfast, campeggi, aree attrezzate per la sosta, case appartamenti vacanze, residenze turistiche e residence, case per ferie.

Chi è esente dal pagamento della tassa di soggiorno:

  • a) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
  • b) Portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica ed un loro accompagnatore;
  • c) Gli studenti di ogni ordine e grado ed i loro accompagnatori e autista che alloggiano nelle strutture ricettive. In occasione di gite organizzate dalle istituzioni scolastiche;
  • d) Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, di Polizia e Forze Armate, per ragioni di servizio;
  • e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, l'esenzione si applica ogni 25 partecipanti;
  • f) Coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre.

Come ospite del comune di Santa cesarea Terme, hai diritto a numerosi sconti e vantaggi, anche sui trasporti.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Santa Cesarea Terme

Tassa di soggiorno Salento: dove e quanto si paga

tassa di soggiorno a melendugno e marine

TASSA DI SOGGIORNO MELENDUGNO E MARINE (VERSANTE ADRIATICO)

L’imposta di soggiorno si corrisponde sia per il comune di Melendugno, quanto per la sua marina che è Torre dell’Orso. L’imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno per un numero illimitato di giorni nel mese di agosto e per un massimo di sette giorni nei mesi di giugno, luglio e settembre. Non ci sono differenze di importo durante i due periodi di riferimento, l’unica differenza resta il tempo di soggiorno tassabile. Durante i restanti periodi dell’anno l’imposta non viene applicata.

Dove e quanto si paga la tassa di soggiorno:

A seconda delle diverse tipologie di struttura si corrisponderanno per ostelli della gioventù, alberghi e residenze turistico-alberghiere con 1 stella l’importo di € 0,50; per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 2, 3 e 4 stelle, campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta, parchi di vacanza, case per ferie , affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanza, residenze d’epoca, residence l’importo di € 1,00; per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 5 stelle e superiori. l’imposta si applica sino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi l’importo di € 2,00.

Chi è esente dal pagamento della tassa di soggiorno:

a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
b) i villeggianti con più di settantacinque anni compiuti;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati;
d) coloro che soggiornano nel periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre;
I nuclei familiari soggiornanti hanno una riduzione del 50% sul valore dell’imposta a partire dal 4^ figlio.

Per maggiori info la pagina del comune da consultare è la seguente: Comune di Melendugno


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